(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 18 del
                           28 aprile 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            N o z i o n e
    1. La  presente  legge,  al fine dell'attuazione degli interventi
previsti  dalla  legge  11 marzo  1988. n. 67, Art. 20, e dalla legge
regionale  3 novembre  1994.  n.  32,  disciplina  la  realizzazione,
l'organizzazione   e   il  funzionamento  delle  residenze  sanitarie
assistenziali   pubbliche   e   private,  denominate  successivamente
RR.SS.AA.,   e  delle  strutture  semi-residenziali  nell'ambito  dei
principi  e  degli  specifici  atti  di  indirizzo e coordinamento di
riordino sanitario dello Stato, in merito alle attivita' residenziali
e semi-residenziali.
    2. Le RR.SS.AA., e le strutture semi-residenziali per anziani non
autosufficienti  e  per  disabili  di  cui  all'Art.  3 costituiscono
strutture socio-sanitarie di tipo extraospedaliero la cui gestione e'
finanziata  con  il  fondo  sanitario  e  dai  comuni, secondo quanto
previsto  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
14 febbraio  2001,  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  29 novembre  2001  e  dalle delibere della giunta regionale
della  Campania  di  recepimento del 2 agosto 2002. n. 3890, e del 30
dicembre  2002.  n.  6467  e  da  ulteriori  atti di programmazione e
declinazione  della  disciplina  indicata. Le RR.SS.AA. realizzano un
livello  medio  di  assistenza  sanitaria  medica,  infermieristica e
riabilitativa, integrato da un livello alto di assistenza tutelare ed
alberghiera.
    3.  Le  RR.SS.AA.  ed  i  centri  semi-residenziali  per  anziani
concorrono,   insieme   all'assistenza  domiciliare  integrata,  alla
realizzazione  sul  territorio  regionale  di  una  rete  di  servizi
socio-sanitari  a  favore  delle  persone  ultrasessantacinquenni non
autosufficienti  o  ad  alto  rischio  di  non  autosufficienza,  per
rispondere  agli specifici bisogni degli utenti e delle loro famiglie
e per contrastare il ricorso improprio alla ospedalizzazione.