(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 18 del 28 aprile 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. N o z i o n e 1. La presente legge, al fine dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge 11 marzo 1988. n. 67, Art. 20, e dalla legge regionale 3 novembre 1994. n. 32, disciplina la realizzazione, l'organizzazione e il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali pubbliche e private, denominate successivamente RR.SS.AA., e delle strutture semi-residenziali nell'ambito dei principi e degli specifici atti di indirizzo e coordinamento di riordino sanitario dello Stato, in merito alle attivita' residenziali e semi-residenziali. 2. Le RR.SS.AA., e le strutture semi-residenziali per anziani non autosufficienti e per disabili di cui all'Art. 3 costituiscono strutture socio-sanitarie di tipo extraospedaliero la cui gestione e' finanziata con il fondo sanitario e dai comuni, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e dalle delibere della giunta regionale della Campania di recepimento del 2 agosto 2002. n. 3890, e del 30 dicembre 2002. n. 6467 e da ulteriori atti di programmazione e declinazione della disciplina indicata. Le RR.SS.AA. realizzano un livello medio di assistenza sanitaria medica, infermieristica e riabilitativa, integrato da un livello alto di assistenza tutelare ed alberghiera. 3. Le RR.SS.AA. ed i centri semi-residenziali per anziani concorrono, insieme all'assistenza domiciliare integrata, alla realizzazione sul territorio regionale di una rete di servizi socio-sanitari a favore delle persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti o ad alto rischio di non autosufficienza, per rispondere agli specifici bisogni degli utenti e delle loro famiglie e per contrastare il ricorso improprio alla ospedalizzazione.